Nuove regole per i minori che viaggiano. Dallo scorso 26 giugno tutti i minori di nazionalità italiana devono obbligatoriamente avere un documento d’identità individuale, anche per destinazioni UE. L’iscrizione sul passaporto dei genitori non è più sufficiente, anche se i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per i titolari fino alla naturale scadenza.
A dirla tutta la nuova disposizione è stata così poco pubblicizzata dagli organismi competenti da essere al centro di una serie di spiacevoli disagi in tutt’Italia, con vacanze nemmeno iniziate a causa della mancanza dei documenti. La norma è regolamente pubblicata su Viaggiare sicuri, a cura del Ministero degli affari esteri, dove si legge che “a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio”. E nessuna deroga è possibile.
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) Questi devono firmare l’assenso presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare. Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio.
Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori la normativa prevede che i passaporti per minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l’aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera. Per i minore fino ai 3 anni la validità è dunque triennale; mentre dai 3 ai 18 anni ha validità quinquennale.